Art. 255Pilota che induce in errore il comandante

[1]Il pilota di una nave militare o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, che, mediante indicazioni o suggerimenti o in qualsiasi altro modo, induce in errore il comandante, con danno del servizio, e' punito con la reclusione da due a dieci anni.

[2]Se l'errore del comandante deriva dalla colpa del pilota, questi e' punito con la reclusione fino a un anno.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art255 · fonte su Normattiva