Art. 26 (Codice penale militare di guerra)Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare

[1]Nel caso di gravi lesioni personali riportate dall'imputato in fatti d'armi o in servizi di guerra, o di atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, la pena stabilita per il reato commesso puo' essere diminuita nel modo seguente:

[2]1° alla pena di morte con degradazione e a quella dell'ergastolo puo' sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni; 38a

[3]2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto puo' sostituirsi la reclusione militare da sei a quindici anni; 38a

[4]3° le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art26 · fonte su Normattiva