Art. 26 (Codice penale militare di guerra) — Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare
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[1]Nel caso di gravi lesioni personali riportate dall'imputato in fatti d'armi o in servizi di guerra, o di atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, la pena stabilita per il reato commesso puo' essere diminuita nel modo seguente:
[2]1° alla pena di morte con degradazione e a quella dell'ergastolo puo' sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni;
[3]2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto puo' sostituirsi la reclusione militare da sei a quindici anni;
[4]3° le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva