Art. 263 (Codice penale militare di guerra) — Conflitti di giurisdizione e di competenza
[1]Sui conflitti fra l'Autorita' giudiziaria ordinaria e l'Autorita' giudiziaria militare di guerra decide la corte di cassazione.
[2]Sui conflitti fra tribunali militari di guerra e altri tribunali militari, o fra piu' tribunali militari di guerra, decide il tribunale supremo militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva