Art. 265 (Codice penale militare di guerra) — Rimessione dei procedimenti penali ai tribunali militari ordinari
I procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra del territorio dello Stato, in confronto di persone o per reati soggetti, in tempo di pace, alla giurisdizione militare, sono rimessi, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, ai tribunali militari ordinari.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva