Art. 269 (Codice penale militare di guerra) — Rimessione degli atti al comandante
[1]Compiuti gli atti preliminari alla istruzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria, o l'ufficio indicato nell'articolo 267, che li ha assunti, li rimette al comandante della unita', presso cui e' costituito il tribunale militare di guerra competente, o al comandante supremo nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 245, avvertendo dell'invio il comando del corpo, della nave o dell'aeromobile, da cui dipende l'imputato.
[2]Anche il procuratore militare del Re Imperatore, nei casi per i quali non sia intervenuta delega a norma del secondo comma dell'articolo 245, rimette al comandante gli atti direttamente assunti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva