Art. 273 — Reati commessi all'estero o in corso di navigazione
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[1]La cognizione dei reati commessi in navigazione, anche aerea, o all'estero, salva la disposizione dell'articolo 282, appartiene al tribunale militare del luogo in cui segui' l'arresto o la consegna o la volontaria costituzione dell'imputato nel territorio dello Stato.
[2]Se la competenza non puo' essere determinata in uno dei modi indicati nel comma precedente, e' competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto, al quale il militare appartiene, ovvero, se non trattasi di militare in servizio alle armi, il tribunale militare, da cui fu emesso mandato di cattura o di comparizione.
[3]Se piu' sono gli imputati, e arrestati o consegnati o costituitisi in circoscrizioni di tribunali diversi, e' competente il tribunale, presso il quale fu compiuto il primo atto del procedimento.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 9 ottobre 2010 · versione 0 su Normattiva