Art. 280 — Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi
Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, e' competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare l'imputato piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parita' di grado e di numero, l'imputato piu' anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva