Art. 277 (Codice penale militare di guerra) — Chiusura della istruzione formale. Riapertura
[1]Esaurita l'istruzione formale, il giudice istruttore comunica gli atti al pubblico ministero; e questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale decide, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace.
[2]Le sentenze di proscioglimento sono comunicate al comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale. Il comandante puo', nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, promuovere la riapertura della istruzione, con richiesta scritta al giudice che ha pronunciato la sentenza.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva