Art. 425Riapertura della istruzione

[1]Per la riapertura della istruzione, si osserva la disposizione dell'articolo 353.

[2]La competenza spetta al giudice istruttore del tribunale militare territoriale, al quale, giusta le norme del regolamento giudiziario militare, sono stati rimessi gli atti del procedimento, a seguito della sentenza del comandante.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art425 · fonte su Normattiva