Art. 425 — Riapertura della istruzione
[1]Per la riapertura della istruzione, si osserva la disposizione dell'articolo 353.
[2]La competenza spetta al giudice istruttore del tribunale militare territoriale, al quale, giusta le norme del regolamento giudiziario militare, sono stati rimessi gli atti del procedimento, a seguito della sentenza del comandante.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva