Art. 280 (Codice penale militare di guerra) — Facolta' del presidente del tribunale
[1]Il presidente del tribunale militare di guerra puo', se ricorrono particolari ragioni di urgenza, abbreviare i termini, che, nel periodo degli atti preliminari al giudizio, sono stabiliti dal codice penale militare di pace per l'esame degli atti del procedimento o per altri oggetti.
[2]Il presidente, se ritiene che un testimonio non possa comparire in giudizio senza danno al servizio ed esso non sia stato esaminato a norma dell'articolo 275, puo' richiedere il giudice istruttore, perche' ne riceva la deposizione con giuramento.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva