Art. 287 (Codice penale militare di guerra) — Inoppugnabilita' della sentenza del giudice istruttore
Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, non e' ammesso ricorso per annullamento contro la sentenza del giudice istruttore, che pronuncia sui risultati dell'istruzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva