Art. 424 — Inoppugnabilita' delle sentenze istruttorie
Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati dell'istruzione, non e' ammessa alcuna impugnazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati dell'istruzione, non e' ammessa alcuna impugnazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - TRIBUNALI MILITARI DI BORDO - DISCIPLINA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA CUI DEVE INFORMARSI L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE, DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI ESCLUSIVAMENTE ALLA LEGGE E DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICA DI DETTO ORDINAMENTO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 52, comma terzo, 101 e 112 Cost. - degli artt. da 277 a 282, 400 e da 415 a 431, 432, cod. pen. mil. di pace, nonche' degli artt. da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui contemplano i Tribunali militari di bordo, essendo state abrogate le norme denunziate con legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace" (art. 16), la quale in particolare prevede la ricorribilita' in cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale, avverso i provvedimenti dei giudici militari (art. 6) e la soppressione dei Tribunali militari di bordo, le cui competenze sono state trasferite ai Tribunali militari (art. 8), per cui e' necessario che i giudici a quibus procedano a nuovo esame della rilevanza, tenendo conto della disciplina introdotta con la sopravvenuta legge n. 180 del 1981.
Riguarda ancheart. 415 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 35 r.d. 1022/1941art. 429 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 419 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 400 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 428 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)e altri 29
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 287 — Inoppugnabilita' della sentenza del giudice istruttore
Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, non e' ammesso ricorso per annullamento contro la sentenza del giudice istruttore, che pronuncia sui risultati dell'istruzione.…
Art. 102 — Forma dei provvedimenti del collegio
1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio. 2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare…
Art. 279 — Forma dei provvedimenti del collegio
Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonche' quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza…
Art. 648 — Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali
Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza…
Art. 319 — Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilita' dell'ordinanza relativa
… sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l'imputato estraneo alle forze armate dello Stato puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale. Contro l'ordinanza, con la quale il giudice…
Art. 277 — Chiusura della istruzione formale. Riapertura
… il quale decide, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace. Le sentenze di proscioglimento sono comunicate al comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale. Il comandante puo', nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione…
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art424 · fonte su Normattiva