Art. 288Applicazione delle norme del codice di procedura penale

Per la incompatibilita', l'astensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative alla incompatibilita', all'astensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dell'articolo seguente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art288 · fonte su Normattiva