Art. 288 — Applicazione delle norme del codice di procedura penale
Per la incompatibilita', l'astensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative alla incompatibilita', all'astensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dell'articolo seguente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva