Art. 302
Subordinazione della polizia giudiziaria militare
Le persone indicate nell'articolo precedente esercitano le loro attribuzioni, sotto la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore e del procuratore militare del Re Imperatore, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva