Art. 326 — Vigilanza del procuratore militare del Re Imperatore sulla istruzione
Il procuratore militare del Re Imperatore deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto cio' che ritiene opportuno, perche' la istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare del Re Imperatore.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva