Art. 336 — Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio
Quando il militare, che ha in deposito, o che custodisce o detiene atti, documenti o cose di carattere militare, non aderisce alla richiesta di esibirli, fattagli dal giudice istruttore, dichiarando che trattasi di segreto militare o di segreto d'ufficio, il giudice, ove non ritenga fondata tale dichiarazione, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, il quale provvede a norma dell'articolo 339, se la dichiarazione concerne un segreto militare, e puo' disporre che il giudice istruttore proceda al sequestro, se la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva