Art. 34 — Decorrenza delle pene militari accessorie
[1]Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.
[2]Le pene della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena principale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva