Art. 365Comparizione dell'imputato

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[1]Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente.

[2]In nessun caso l'imputato puo' chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza.

[3]Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 427, 428 e 429 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 21 luglio 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art365 · fonte su Normattiva