Art. 365 — Comparizione dell'imputato
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[1]Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente.
[2]In nessun caso l'imputato puo' chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza.
[3]Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 427, 428 e 429 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 21 luglio 1994 · versione 0 su Normattiva