Art. 429 — Giudizio in contumacia
Per il giudizio in contumacia, si osservano le disposizioni degli articoli 376 a 378.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Per il giudizio in contumacia, si osservano le disposizioni degli articoli 376 a 378.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE DI PACE - TRIBUNALI MILITARI DI BORDO - DISCIPLINA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA CUI DEVE INFORMARSI L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE, DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI ESCLUSIVAMENTE ALLA LEGGE E DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICA DI DETTO ORDINAMENTO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 52, comma terzo, 101 e 112 Cost. - degli artt. da 277 a 282, 400 e da 415 a 431, 432, cod. pen. mil. di pace, nonche' degli artt. da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento giudiziario militare), nella parte in cui contemplano i Tribunali militari di bordo, essendo state abrogate le norme denunziate con legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace" (art. 16), la quale in particolare prevede la ricorribilita' in cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale, avverso i provvedimenti dei giudici militari (art. 6) e la soppressione dei Tribunali militari di bordo, le cui competenze sono state trasferite ai Tribunali militari (art. 8), per cui e' necessario che i giudici a quibus procedano a nuovo esame della rilevanza, tenendo conto della disciplina introdotta con la sopravvenuta legge n. 180 del 1981.
Riguarda ancheart. 415 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 35 r.d. 1022/1941art. 419 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 400 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 428 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 31 r.d. 1022/1941e altri 29
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 376 — Applicazione delle norme del codice di procedura penale
Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali, salve le disposizioni dell'articolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti…
Art. 375 — Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto
Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.…
Art. 377 — Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia
Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore. 27 --------------- …
Art. 290 — Contumacia dell'attore
Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella comparsa di risposta, ordina che sia proseguito il giudizio e da' le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti…
Art. 378 — Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso
Quando si e' proceduto in contumacia, la sentenza e' notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle sentenze di rinvio a giudizio, ed e' soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio. Il ricorso per …
Art. 179
Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non puo' prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione. Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non puo' prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto…
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art429 · fonte su Normattiva