Art. 389 — Termine per la presentazione del ricorso
[1]Il procuratore militare del Re Imperatore e l'imputato possono proporre ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, a pena di decadenza, nei tre giorni successivi a quello della pronuncia della sentenza.
[2]Quando si e' proceduto in contumacia, il termine e', per l'imputato, di dieci giorni, a decorrere da quello della notificazione della sentenza.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva