Art. 390 — Dichiarazione di ricorso
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Il ricorso per annullamento contro le sentenze, sia del giudice istruttore nei casi indicati nell'articolo 348, sia del tribunale militare, e' proposto dall'imputato o dal procuratore militare del Re Imperatore, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale militare, sottoscritta dal dichiarante e dal cancelliere, osservate le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva