Art. 394Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti

[1]Decorso il termine stabilito dall'articolo precedente, il presidente del tribunale supremo militare fissa l'udienza e designa il relatore.

[2]Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, e notifica al difensore l'avviso del giorno e dell'ora stabiliti per la udienza.

[3]Non piu' tardi del quinto giorno precedente a quello della udienza, il difensore puo' presentare memorie a svolgimento dei motivi di ricorso gia' presentati.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art394 · fonte su Normattiva