Art. 394 — Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti
[1]Decorso il termine stabilito dall'articolo precedente, il presidente del tribunale supremo militare fissa l'udienza e designa il relatore.
[2]Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, e notifica al difensore l'avviso del giorno e dell'ora stabiliti per la udienza.
[3]Non piu' tardi del quinto giorno precedente a quello della udienza, il difensore puo' presentare memorie a svolgimento dei motivi di ricorso gia' presentati.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva