Art. 419 — Rinvio diretto a giudizio
[1]Il comandante, che, in base ai risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che, per la flagranza del reato, o per la confessione dell'imputato, o per altra circostanza, la prova appare evidente, senza che occorra un'ulteriore istruzione, ordina, con decreto, che l'imputato sia tradotto direttamente al giudizio del tribunale, eccetto che si tratti di reato punibile con la pena di morte o con quella dell'ergastolo o con una pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni.
[2]Con lo stesso decreto di rinvio a giudizio, il comandante ordina l'arresto dell'imputato, se questi non e' gia' detenuto, e provvede alla nomina degli ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario, con le norme stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva