Art. 49 — Provocazione
Per i reati militari, l'avere reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, costituisce circostanza di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge.15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
15La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 luglio 1984 n. 213 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49 del codice penale militare di pace".
Testo vigente dal 26 luglio 1984, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva