Art. 49 — Provocazione
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Per i reati militari, l'avere reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, costituisce circostanza di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 26 luglio 1984 · versione 0 su Normattiva