Art. 65

[1](Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualita' di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi).

[2]Nei casi preveduti dall'articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:

[3]1° la pena di morte e' eseguita secondo le norme stabilite dall'articolo 25;

[4]2° alla pena della reclusione militare e' sostituita la pena della reclusione per eguale durata.

[5]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art65 · fonte su Normattiva