Art. 74Norma generale

[1]Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.

[2]Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s'intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale. Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell'articolo 230, numero 1°, del codice penale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art74 · fonte su Normattiva