Art. 74 — Norma generale
[1]Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.
[2]Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s'intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale. Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell'articolo 230, numero 1°, del codice penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva