Art. 75 (Codice penale militare di guerra) — Diffusione di particolari notizie d'interesse militare
[1]E' punito con la reclusione militare da due a sei anni chiunque, fuori del caso indicato nell'articolo 73, pubblica, mediante la stampa o altro mezzo di diffusione, notizie non comunicate o non autorizzate dal Governo o dai comandi militari, e concernenti:
[2]1° il numero dei feriti, morti o prigionieri;
[3]2° le nomine o i mutamenti nei comandi militari;
[4]3° le previsioni sulle operazioni militari terrestri, marittime o aeree;
[5]4° gli avvenimenti, che abbiano relazione con le operazioni militari, o con la condotta della guerra in generale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva