Art. 77Alto tradimento

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[1]Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalita' dello Stato, preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 280, 281, 283, 285, 288 e 289 del codice penale, e' punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, sostituita la pena di morte con degradazione alla pena della morte o dell'ergastolo, e aumentata di un terzo la pena della reclusione.

[2]E' punito con la morte con degradazione il militare, che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale, per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato a una insurrezione armata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art77 · fonte su Normattiva