Art. 79Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica

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[1]Il militare, che offende l'onore o il prestigio del Re Imperatore o del Reggente, e' punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.

[2]Se il fatto e' commesso contro la Regina Imperatrice o il Principe Ereditario, la reclusione militare e' da tre a dodici anni.

[3]Se il fatto e' commesso contro altra persona della Famiglia Reale, ovvero e' offesa la memoria di un ascendente o di un discendente o di un altro prossimo congiunto del Re Imperatore, del Reggente o della Regina Imperatrice, il colpevole e' punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art79 · fonte su Normattiva