Art. 8 — Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato
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[1]Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:
[2]1° gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;
[3]2° gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto.
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