Art. 8Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato

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[1]Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:

[2]1° gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;

[3]2° gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 28 dicembre 1989 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art8 · fonte su Normattiva