Art. 3Militari in servizio alle armi

[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:

[2]1° relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;

[3]2° relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorita' competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi.

[4]L'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorche' illimitata, per infermita', per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale militare.

[5]Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del provvedimento s'intende la comunicazione personale di questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art3 · fonte su Normattiva