Art. 81 — Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato
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[1]Il militare, che pubblicamente vilipende la Corona, il Governo del Re Imperatore, il Gran Consiglio del Fascismo, o il Parlamento, o soltanto una delle Camere, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.
[2]La stessa pena si applica al militare, che pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato, o una parte di esse.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956 · versione 0 su Normattiva