Art. 81Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato

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[1]((Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.

[2]La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quella della Liberazione)).

Testo vigente dal 4 aprile 1956 al 22 agosto 1957 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art81 · fonte su Normattiva