Art. 81 — Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1956 al 22 agosto 1957. Leggi il testo vigente →
[1]((Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.
[2]La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quella della Liberazione)).
Testo vigente dal 4 aprile 1956 al 22 agosto 1957 · versione 5 su Normattiva