Art. 82
Vilipendio alla nazione italiana
[1]Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
[2]Se il fatto e' commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva