Art. 9Ufficiali di complemento di prima nomina

Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art9 · fonte su Normattiva