Art. 94 (Codice penale militare di guerra) — Abbandono del comando
[1]Il comandante, che, senza giustificato motivo, abbandona o cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico, ovvero in circostanze tali da compromettere la sicurezza di forze militari, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a
[2]Se il fatto e' commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il comandante e' punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
[3]Se il fatto e' commesso fuori delle circostanze indicate nei commi precedenti, si applica la reclusione militare fino a due anni.
[4]La condanna importa la rimozione.
[5]Agli effetti della legge penale militare, il reato s'intende commesso durante il combattimento, se il fatto che lo costituisce e' commesso mentre l'azione bellica si svolge, o quando essa sta per cominciare. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva