Art. 94 (Codice penale militare di guerra) — Abbandono del comando
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[1]Il comandante, che, senza giustificato motivo, abbandona o cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico, ovvero in circostanze tali da compromettere la sicurezza di forze militari, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
[2]Se il fatto e' commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il comandante e' punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
[3]Se il fatto e' commesso fuori delle circostanze indicate nei commi precedenti, si applica la reclusione militare fino a due anni.
[4]La condanna importa la rimozione.
[5]Agli effetti della legge penale militare, il reato s'intende commesso durante il combattimento, se il fatto che lo costituisce e' commesso mentre l'azione bellica si svolge, o quando essa sta per cominciare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva