Art. 105 (Codice penale militare di guerra) — Resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati
Se la resa e' avvenuta per causa di disobbedienza, di ammutinamento o di rivolta, il comandante e gli ufficiali, che non hanno fatto uso dei mezzi di cui potevano disporre, per costringere i loro dipendenti a compiere il proprio dovere, sono puniti, per cio' solo, con la reclusione militare fino a tre anni; ferme le disposizioni dell'articolo 138 del codice penale militare di pace.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva