Art. 129 (Codice penale militare di guerra) — Apertura, soppressione, falsificazione, alterazione od omessa consegna di ordini o dispacci
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[1]Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da tre a dieci anni.
[2]La stessa pena si applica al militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.
[3]Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva