Art. 142 (Codice penale militare di guerra) — Impedimento a portatori di ordini militari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994. Leggi il testo vigente →
[1]Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, e' punito con la reclusione militare da dieci a venti anni.
[2]Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva