Art. 151 (Codice penale militare di guerra) — Nozione del reato; sanzione penale
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[1]Nel caso di mobilitazione, o durante lo stato di guerra, l'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, senza giusto motivo, non si presenta alle armi nei due giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni, tenuto conto della durata dell'assenza.
[2]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 11 luglio 1959 · versione 0 su Normattiva