Art. 151 (Codice penale militare di guerra)Nozione del reato; sanzione penale

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[1]Nel caso di mobilitazione, o durante lo stato di guerra, l'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, senza giusto motivo, non si presenta alle armi nei due giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni, tenuto conto della durata dell'assenza.

[2]La condanna importa la rimozione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 11 luglio 1959 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art151 · fonte su Normattiva