Art. 154 (Codice penale militare di guerra) — Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi
Nel caso preveduto dall'articolo precedente, colui che si sostituisce alla persona chiamata in servizio alle armi e' punito con la pena ivi stabilita. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva