Art. 165 (Codice penale militare di guerra) — Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati
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I reati preveduti dal capo secondo, dalla sezione prima del capo terzo e dal capo sesto di questo titolo, quando sono commessi da cittadini italiani contro lo Stato nemico o i sudditi di esso, sono punibili in seguito a disposizione del comandante supremo, e solo in quanto lo Stato nemico garantisca parita' di tutela penale allo Stato italiano e ai suoi cittadini.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002 · versione 0 su Normattiva