Art. 170 (Codice penale militare di guerra) — Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio
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[1]Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, commette, durante la sospensione d'armi o l'armistizio, atti di ostilita' contro il nemico, con il quale fu stipulata la sospensione d'armi o l'armistizio, e' punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
[2]La pena e' della morte mediante fucilazione nel petto, se gli atti hanno esposto lo Stato alla ripresa delle ostilita'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva