Art. 173 (Codice penale militare di guerra) — Eccesso colposo
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Nei casi indicati dagli articoli 168, 170 e 172, se il comandante eccede colposamente i limiti della autorizzazione o della necessita', alla pena di morte e' sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva