Art. 170 — Fatti colposi
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - DETERIORAMENTO COLPOSO DI COSE MOBILI - PUNIBILITA' DEL FATTO ANCHE QUANDO SI TRATTI DI COSE DI "SCARSISSIMO VALORE ECONOMICO" - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, NEL DIRITTO PENALE COMUNE NON ESSENDO CONTEMPLATA UNA FORMA COLPOSA DEL REATO DI DANNEGGIAMENTO, ED, INOLTRE, ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA, LA TUTELA PENALE DEL PATRIMONIO MILITARE ESSENDO NEL CASO APPRESTATA SOLO IN DIPENDENZA DELLA QUALIFICA, DI MILITARE O MENO, DEL SOGGETTO ATTIVO - QUESTIONE INVOLGENTE SCELTE SPETTANTI ESCLUSIVAMENTE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
La questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. di pace, indirizzata com'e' ad eliminare dal novero delle fattispecie punibili in essi catalogate, quella del "deterioramento" di cose mobili appartenenti all'amministrazione militare, allorche' commesso per colpa, involge all'evidenza, sotto diversi aspetti, (determinazione di sub-fattispecie equivalenti nell'ambito della stessa disposizione incriminatrice; sbilanciamento dell'equilibrio normativo, sia interno che esterno alla norma impugnata, che ne deriverebbe; molteplicita' dei criteri e parametri a cui rifarsi per stabilire lo "scarsissimo valore economico" delle cose deteriorate addotto quale elemento rafforzativo della formulata censura) nell'ambito di plurime soluzioni possibili - nessuna delle quali costituzionalmente obbligata - scelte spettanti esclusivamente alla discrezionalita' legislativa. Inoltre, a parte che il dato obiettivo della tenuita' del danno trova riscontro nell'attenuante di cui all'art. 171, n. 2, citato codice, e che un uso attento della richiesta di procedimento, necessaria, a norma dell'art. 260, secondo comma, stesso codice, per la punibilita' del reato, consentirebbe di escludere dalla sfera del penalmente apprezzabile fattispecie di non effettiva offensivita', la prospettiva tutta e solo patrimoniale da cui muove il giudice rimettente non e' coerente con il carattere plurioffensivo del reato , collocato nell'ambito dei reati contro il servizio militare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace). - Con riguardo a prospettazioni in parte coincidenti con quella della questione in oggetto , O. n. 216/1989 e S. n. 280/1987. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 169 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - DISTRUZIONE E DETERIORAMENTO COLPOSO DI COSE MOBILI APPARTENENTI ALL'A.M. - PENALIZZAZIONE ANCHE SE COMMESSI SU COSE DI SCARSO VALORE O PER MERA IMPERIZIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della stessa nel giudizio "a quo".
Riguarda ancheart. 169 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - DANNEGGIAMENTO COLPOSO DI COSE MOBILI APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE MILITARE - MANCATE DISTINZIONI - PENALIZZAZIONE DEL DANNEGGIAMENTO ANCHE SE COMMESSO SU COSE DI MINIMO VALORE O PER MERA IMPERIZIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto le soluzioni indicate dal giudice a quo, oltre che non univoche, sono comunque tali da richiedere l'esercizio di poteri discrezionali spettanti esclusivamente al legislatore. - S. n. 280/1987.
Riguarda ancheart. 169 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
COSE, OPERE ED EFFETTI MILITARI - DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO COLPOSO - PENA DETENTIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN. MIL. PACE, ARTT. 169 E 170. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 52.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che sia stata gia` dichiarata inammissibile, quando non vengano addotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 52 Cost. - degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui comminano la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari). - cfr. S. n. 280/1987.
Riguarda ancheart. 169 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - COSE MOBILI MILITARI - DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO COLPOSO - PENA DETENTIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN. MILITARE DI PACE, ART. 170. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 52.
E' manifestamente inammissibile, in quanto gia' decisa in relazione agli stessi argomenti ora addotti dal giudice 'a quo', nel senso dell'inammissibilita' e della manifesta inammissibilita', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, Cost. nella parte in cui commina la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari. - cfr. S. n. 280/1987, O. n. 143/1988.
REATI MILITARI - COSE OPERE ED EFFETTI MILITARI - DANNEGGIAMENTO COLPOSO - PENA - RECLUSIONE FINO A SEI MESI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nelle doglianze rivolte all'incriminazione e, in particolare, alla specie di pena, limitativa della liberta` personale, comminata per i danneggiamenti colposi di cose militari, non e` possibile individuare con certezza i veri termini del 'petitum' della questione sollevata, ostandovi sia la non univocita` delle argomentazioni addotte sia la conseguente diversificazione dei risultati che dai rispettivi sviluppi potrebbero conseguire; indeterminatezza cui non puo`, d'altro canto, ovviare l'univocita` formale del dispositivo delle ordinanze di rinvio, in quanto la (richiesta) declaratoria di illegittimita` dell'art. 170 cod.pen.mil.pace rappresenterebbe un drastico epilogo rispetto a quanto, in realta`, effettivamente voluto o ai piu` circoscritti obiettivi ravvisabili nella motivazione. E in quanto, inoltre, alcune delle soluzioni prospettate sembrerebbero richiedere l'esercizio di poteri discrezionali esclusivi del legislatore, la questione, tanto piu`, si palesa inammissibile. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 170 cod.pen.mil.pace, in relazione agli artt. 168 e 169, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma Cost.).
Riguarda ancheart. 169 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 168 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
Art. 223 — Lesione personale
Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se la malattia ha una durata…
Art. 139 — Nozione del reato e circostanze aggravanti
Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, e' colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se il…
Art. 108 — Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente e' commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni. La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o…
Art. 169 — Distruzione o deterioramento di cose mobili militari
Il militare, che, i fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, e' punito con la …
Art. 74 — Agevolazione colposa
… delle notizie indicate nell'articolo 72, ha reso possibile o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione del reato ivi preveduto, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.…
Art. 229 — Minaccia
Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi. Se la minaccia e' grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Se la minaccia e'…
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art170 · fonte su Normattiva