Art. 168 — Danneggiamento di edifici militari
Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva