Art. 168Danneggiamento di edifici militari

Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art168 · fonte su Normattiva