Art. 185 (Codice penale militare di guerra)Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani

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[1]Il militare, che, senza necessita' o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.

[2]Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea puo' essere aumentata.

[3]Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art185 · fonte su Normattiva